Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata
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SERVIZI SOCIALI

AFFIDO FAMILIARE

L'affidamento familiare è previsto e regolamentato dalla legge n°184/1983 modificata con la Legge n°149/2001 “Diritto del Minore ad una famiglia” L'Unione di Comuni Città-Territorio Val Vibrata promuove il progetto di affido familiare attraverso l'intervento dei Servizi Sociali con la collaborazione della rete socio-sanitaria (Asl, Terzo settore, Scuola, Volontariato). Per le famiglie, che in modo consapevole accettano di accogliere il minore nella loro vita, è previso il supporto ed il monitoraggio di una équipe multidisciplinare altamente qualificata.

Cos'è l'affido?

L'affidamento familiare rappresenta una risposta di aiuto per i bambini, italiani e stranieri, d'età compresa tra 0 e 18 anni, la cui famiglia di origine non è in grado, temporaneamente, di occuparsi dei loro bisogni. La famiglia affidataria, per un periodo di tempo, potrà accogliere il minore nella propria vita garantendogli le cure appropriate nel rispetto della sua storia individuale e familiare. L'affido è uno strumento di supporto anche per la famiglia di origine, che potrà avere il tempo necessario per risanare la momentanea condizione di difficoltà.

Come può essere?

L'affido può essere diurno e/o a tempo parziale, residenziale per brevi o lunghi periodi, di massimo due anni. Il minore continua a mantenere i rapporti con la famiglia di origine e attraverso il supporto di una équipe di esperti, potranno essere stabilite le modalità e gli interventi migliori da attuare nel rispetto di tutte le figure coinvolte progetto di affido.

Chi può accogliere?

Le famiglie affidatarie possono essere composte da persone singole o da una coppia, con o senza figli, disponibili ad accogliere, sostenere e accudire un minore che vive una temporanea situazione di difficoltà nella sua famiglia di origine.

La nostra mission

Il nostro compito, ad oggi, è stato, ed è, tuttora, quello di sollevare i dubbi ed allontanare i timori alle famiglie del territorio, interessate ad avviare un'esperienza di accoglienza, circa la possibilità di diventare famiglie affidatarie, e di sviluppare, nel contesto di riferimento, una cultura della solidarietà verso i nuclei familiari fragili, che si concretizzi attraverso l'offerta del proprio supporto.

È anche quello di sviluppare il desiderio di diventare una famiglia affidataria con la giusta e corretta motivazione: aiutare, per un certo periodo di tempo, un bambino con la consapevolezza del suo rientro nella propria famiglia di origine.

Il Protocollo per l'istituzione di buone prassi

Il Progetto AfFidati vede coinvolti, in ottemperanza delle Linee Guida Regionali, l'Ente pubblico, l'Equipe territoriale per l'affidamento e l'Ente di Terzo Settore; pertanto si è reso  necessario, grazie anche all'esperienza maturata negli ultimi anni, definire alcune buone prassi da condividere con gli operatori dei differenti ambiti di provenienza, al fine di agevolare le scelte e le azioni da compiere , non solo in un'ottica di snellimento ma, soprattutto, di buon funzionamento della procedura. 
Il PROTOCOLLO PER L'ISTITUZIONE DI BUONE PRASSI PER L'AFFIDAMENTO FAMILIARE è un documento redatto con l'intento di stabilire competenze, funzioni e compiti, all'interno del procedimento di affidamento familiare attivato con il Progetto AfFidati.

REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

Nel quadro della legislazione vigente, con delibera del ......  l'Unione di Comuni della Val Vibrata, ha approvato IL REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI, al fine di disciplinare il funzionamento dell'istituto dell'affidamento familiare.

L'Equipe AfFidati

È stata costituita in seno all'Ente, un'équipe, denominata AfFidati, composta da un referente dell'Ente, che coordina il progetto, l'Assistente Sociale del Comune di provenienza del minore, una rappresentanza dell'Associazione (Ente di Terzo Settore coinvolto).

Le modalità operative dell'équipe AfFidati sono previste nel documento di buone prassi. In linea generale, compito dell'Associazione è quello di intermediare tra la famiglia affidataria e gli operatori coinvolti nella cosiddetta fase di abbinamento.

DOMANDE FREQUENTI E APPROFONDIMENTI

Cos'è l'affidamento familiare

Con l'affidamento familiare un minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, non in grado di  garantirgli condizioni di vita adeguate alle sue necessità affettive, educative e di accudimento, indispensabili per un sano sviluppo psico-fisico, è accolto da un nucleo familiare diverso dal proprio, capace di soddisfare le sue specifiche esigenze di crescita (mantenimento, istruzione, educazione, relazione affettiva), senza interrompere i contatti e le relazioni affettive con i suoi parenti, per un tempo che può variare in funzione delle sue esigenze  e di quelle della sua famiglia d'origine.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Affidamento e adozione

È importante sapere che l'istituto dell'affidamento familiare si distingue in maniera sostanziale dall'istituto dell'adozione. L'adozione è un intervento di sostegno rivolto esclusivamente al minore. Qualora un minore si trovi privo di un contesto familiare per cause naturali o per decadimento definitivo della potestà genitoriale decretata da un provvedimento del Tribunale per i Minorenni, viene dichiarato in stato di adottabilità ed accolto definitivamente e stabilmente da una famiglia adottiva ritenuta idonea a soddisfare le sue specifiche esigenze. La famiglia adottiva stabilisce con il minore un rapporto di filiazione giuridica equivalente in tutti i suoi aspetti ed in tutti gli effetti ad un rapporto di filiazione naturale. Pertanto

Le caratteristiche dell'adozione sono:

  • la dichiarazione dello stato di adottabilità del minore;
  • il valore definitivo del provvedimento di adozione;
  • l'equivalenza giuridica del rapporto adottivo con quello di filiazione naturale.

Le caratteristiche dell'affidamento familiare sono:

  • la temporaneità che può protrarsi anche per alcuni anni;
  • il mantenimento dei rapporti tra il minore e la propria famiglia di origine;
  • l'auspicio del ricongiungimento del minore con la propria famiglia di origine;
  • la progettualità che indica obiettivi, tempi e modalità dell'intervento.

CHI È UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Possono proporsi come famiglia affidataria

  • coppie sposate con o senza figli;
  • coppie conviventi con o senza figli;
  • persone singole con o senza figli.

COME DIVENTARE UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA

A chi rivolgersi

Per dare la propria disponibilità è possibile rivolgersi al Servizio Sociale del proprio Comune di residenza o aderire alle campagne informative promosse dalle Associazioni del Terzo Settore. Da parte dei Servizi verrà così attivato un percorso di formazione, di conoscenza e valutazione della coppia o persona singola disponibile.

La formazione

Gli aspiranti affidatari  verranno inseriti in un percorso di formazione all'esperienza dell'affidamento, della durata minima di 12 ore, ove, sono trattati gli aspetti generali dell'Affido familiare, riferiti al profilo legale, giuridico, amministrativo, relazionale e psicologico, e che ha la finalità di creare, nel territorio di competenza, una rete di famiglie affidatarie che, grazie allo strumento del gruppo di mutuo-aiuto, potranno sostenersi,  vicendevolmente, nella fase esecutiva del progetto, e potranno essere, successivamente, coinvolte attraverso l'apporto di esperienza.

La fase di conoscenza e valutazione

La fase di conoscenza e valutazione è costituita da alcuni incontri (colloqui e visita domiciliare) organizzati dall'équipe per l'affido di competenza territoriale, composta dall'assistente sociale e dallo psicologo.

I DIRITTI DELLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Rimborso spese 

È prevista una misura di sostegno, di carattere economico, in favore della famiglia affidataria.

Assegno Unico

Il giudice, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che l'assegno unico e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogati, temporaneamente, in favore del soggetto affidatari, purché l'affidato risulti a carico (DPR n. 917/86 art.12) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria

Detrazione d'imposta

Sono applicabili, agli affidatari, le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia, purché l'affidato risulti a carico (DPR n. 917/86 art.12) e ciò sia comprovato da un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tutela delle lavoratrici e dei lavoratori affidatari

Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, con gli stessi limiti e con le stesse modalità previsti per i genitori naturali.

Congedo per maternità o paternità (astensione obbligatoria)

Il diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità spetta per il minore fino al compimento del 18° anno di età. Il diritto decorre dalla data di effettivo ingresso del minore nella famiglia affidataria ed è fruibile per un periodo massimo di tre mesi in via continuativa o frazionata e comunque entro i cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia affidataria.

Riposi orari giornalieri

Gli affidatari possono usufruire, nel corso della giornata, di permessi orari ai fini di assistenza del minore, fino ad un massimo di 2 ore nell' ipotesi in cui l'orario di lavoro è pari o superiore a 6 ore giornaliere; fino ad un massimo di 1 ora nell'ipotesi in cui l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore al 6 ore. È possibile usufruire dei riposi orari giornalieri entro il primo anno di vita.

Congedo parentale per minori in affidamento temporaneo (Astensione facoltativa)

Gli affidatari possono usufruire del congedo parentale per i minori di diciotto anni e comunque entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia. Il congedo parentale può essere usufruito anche contemporaneamente da entrambi gli affidatari in modo continuativo o frazionato, in particolare dall'affidataria, che ha già usufruito del congedo di maternità, per un periodo massimo di sei mesi, dall'affidatario dopo l'ingresso del minore in famiglia per un periodo massimo di sette mesi. Durante il periodo di congedo parentale è prevista, in via generale, una retribuzione pari al 30%, salvo condizioni migliori stabilite dai contratti collettivi di lavoro, per i primi sei mesi di ingresso del minore.

Congedo parentale per minori con disabilità (Tutela rafforzata)

Gli affidatari di minori portatori di handicap hanno diritto alle seguenti agevolazioni:

  • prolungamento del periodo di congedo parentale, anche per periodi non continuativi, fino a tre anni dall'ingresso del bambino nel nucleo familiare e a partire dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale, con esclusione dei casi in cui il minore è ricoverato presso istituti specializzati;
  • permesso giornaliero retribuito pari a 2 ore, anche frazionabile con il limite minimo di un'ora, in alternativa al prolungamento del congedo parentale.

Nel periodo di prosecuzione del congedo parentale oltre i sei mesi previsti, la retribuzione è corrisposta nella misura del 30% con effetti sulla tredicesima mensilità; i permessi giornalieri di 2 ore sono retribuiti, ma incidono sulla tredicesima mensilità, salvo condizioni migliori stabilite dai contratti collettivi di lavoro.

Permessi per malattia del minore

Gli affidatari hanno il diritto di assentarsi dal lavoro, alternativamente, durante il periodo di malattia del bambino di età inferiore agli otto anni entro gli stessi limiti e con le stesse modalità previste per i genitori naturali. Il diritto al congedo per malattia senza limite di durata è esteso fino al compimento di sei anni d'età del bambino. Se al momento dell'ingresso in famiglia il bambino ha un'età compresa tra i sei e i dodici anni, il congedo è fruibile entro i primi tre anni, nel limite di cinque giorni l'anno.

Fino al sesto anno di vita del bambino il genitore affidatario durante il congedo per malattia dello stesso, per un massimo di trenta giorni all'anno, ha diritto al trattamento retributivo, previdenziale e normativo pieno; dopo il sesto anno di vita del bambino il congedo non è retribuito.

Assistenza sanitaria

L'affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale (L. 149/01, art. 5, comma 1), mentre competono ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono un consenso formale, ad esempio le scelte di interventi chirurgici programmati, delle vaccinazioni, della somministrazione di terapie debilitanti. Se la famiglia affidataria e il minore risiedono nel territorio di competenza della stessa Azienda Sanitaria Locale, la tessera sanitaria del minore conserva la sua validità; la famiglia affidataria può chiedere la revoca del pediatra di libera scelta o del medico di base.

Se la famiglia affidataria ed il minore risiedono in territori di competenza di diverse Aziende Sanitarie Locali, al minore sarà rilasciato, dietro presentazione della documentazione attestante l'affidamento da parte della famiglia affidataria alla propria ASL di riferimento, una tessera sanitaria rinnovabile ogni sei mesi.

Scuola

L'affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale, mentre spettano ai genitori o al tutore le scelte straordinarie quali ad esempio l'iscrizione, la firma della pagella, l'autorizzazione a gite all'estero. Alcune strutture educative per la prima infanzia, nido e scuole materne comunali, dispongono di un regolamento interno che prevede, per i minori in affidamento familiare, la priorità per l'accoglimento della domanda di iscrizione e la possibilità di accesso al servizio a tariffe agevolate.

È importante che gli affidatari mantengano contatti periodici con gli insegnanti per informarsi circa l'andamento scolastico del minore e che partecipino alle attività che la scuola rivolge ai genitori.

Espatrio

La richiesta del documento (carta d'identità o passaporto) per potersi recare all'estero con un minore in affidamento deve essere formalizzata dai genitori naturali o dal tutore (L. 1185/67 art. 3), nel caso di decadenza della responsabilità genitoriale. In assenza di tale consenso l'espatrio può essere autorizzato dal giudice tutelare. I Servizi Sociali territoriali, che hanno in carico il minore, forniranno le informazioni necessarie e collaboreranno per il rilascio del documento.

NOTA SINTETICA DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO (edizione I e II)

Fase di promozione: Avvio, attraverso l'attivazione di una pagina Fb dedicata, una campagna di Marketing sociale, con inserimento periodico di contenuti, volta a reclutare le famiglie interessate all'esperienza dell'affido familiare.

  • Distribuzione del materiale cartaceo presso alcune aziende di servizi (ASL, Comuni del territorio);
  • Incontri di sensibilizzazione ed informazione con le rappresentanze politiche dei vari Comuni, delegate al Sociale.

Fase di informazione: Accoglienza e adeguata informazione delle famiglie che hanno manifestato l'interesse ad aderire al progetto o a ricevere notizie sull'istituto dell'affido e sulle modalità operative del progetto.

Fase di formazione: Preparazione teorica e pratica delle famiglie all'esperienza dell'affido, da parte di un equipe di professionisti qualificati (in ambito legale, psicologico ed educativo) e attraverso le testimonianze di famiglie affidatarie.

EVIDENZE DELLE FASI DI ATTIVITA

I edizione

Accessi n. 30 da Pagina facebook “Affidati”

Numero famiglie

Richiesta

Attività

30

Informazioni

Consulenza telefonica

15

4

Informazioni

Eventuale partecipazione a nuovi corsi.

Invio del materiale informativo e della modulistica.

Mantenimento dei contatti.

15

9

4

5

4

Informazioni

Adesione al progetto

Invio del materiale informativo e della modulistica.

Mantenimento dei contatti.

Formazione Parziale.

Formazione completata (attestato)

 

II Edizione

Accessi n. 25 di cui: n. 20 da Pagina facebook “Affidati” e n. 5 da materiale cartaceo diffuso sul territorio.

Numero famiglie

Richiesta

Attività

25

Informazioni

Consulenza telefonica

2

2

Informazioni

Eventuale partecipazione a nuovi corsi.

Invio del materiale informativo e della modulistica.

Mantenimento dei contatti.

12

12

4

10

8

Informazioni.

Adesione al progetto.

Invio del materiale informativo e della modulistica.

Mantenimento dei contatti.

Formazione Parziale.

Formazione Completata (attestato)

 

ESITI DEL PROGETTO (al 31 maggio 2023)

Famiglie alle quali è stato proposto l'abbinamento del minore: n. 4.

  • n.2 con esito negativo
  • n.1 in fase di inserimento
  • n.1 in fase di proposta

Documenti allegati:

  »  il-progetto-affidati.pdf   [0.58 MB]

  »  regolamento-unitario-servizi-sociali.pdf   [0.98 MB]

  »  il-protocollo-per-listituzione-di-buone-prassi-per-laffidamento-familiare.pdf   [0.3 MB]

  »  modulo-richiesta-affidati-def.pdf   [0.14 MB]

  »  informativa-privacy-affidati-def.pdf   [0.41 MB]


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